Il testo dell'articolo 20 della Convenzione (nuovo articolo 24) e' sostituito dal seguente: "1 Il Comitato della Convenzione sara' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si' terra' entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si riunira' almeno una volta all'anno, e in ogni caso quando un terzo dei rappresentanti delle Parti ne richiede la convocazione. 2 Dopo ciascuna delle sue riunioni, il Comitato della Convenzione sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui suoi lavori e sul funzionamento della presente Convenzione. 3 Le modalita' di voto nel Comitato della Convenzione sono contenute negli elementi per il regolamento interno allegato al Protocollo CETS No. [223]. 4 Il Comitato della Convenzione stabilisce gli altri elementi del suo regolamento interno e stabilisce, in particolare, le procedure di valutazione e revisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 23, lettere e, f e h, in base a criteri oggettivi."

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art30 · fonte su Normattiva