1 La lettera b dell'articolo 2 della Convenzione e' sostituita dalla seguente: "b "trattamento dei dati " significa qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali, quali raccolta, conservazione, alterazione, reperimento, divulgazione, messa a disposizione, cancellazione o distruzione, oppure esecuzione di logiche e/ o operazioni aritmetiche su tali dati;" 2 La lettera c dell'articolo 2 della Convenzione e' sostituita dalla seguente: "c dove non viene utilizzato il trattamento automatizzato," elaborazione dei dati " significa un'operazione o una serie di operazioni eseguite su dati personali all'interno di un insieme strutturato di tali dati che sono accessibili o recuperabili in base a criteri specifici;" 3 La lettera d dell'articolo 2 della Convenzione e' sostituita dalla seguente: "d "titolare del trattamento": una persona fisica o giuridica, un'autorita' pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che, da solo o congiuntamente ad altri, ha potere decisionale in relazione al trattamento dei dati; " 4 Dopo la lettera d dell'articolo 2 della Convenzione sono aggiunte le seguenti nuove lettere: "e destinatario ": una persona fisica o giuridica, un'autorita' pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i dati sono comunicati o resi disponibili; f "responsabile": una persona fisica o giuridica, un'autorita' pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento."
Testo vigente dal 10 maggio 2021
