Il testo dell'articolo 7 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento e, ove previsto, il responsabile del trattamento, adottino adeguate misure di sicurezza contro rischi quali l'accesso accidentale o non autorizzato ai dati personali, la loro distruzione, perdita, uso, modifica o divulgazione. 2 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi, senza indugio, almeno all'autorita' di controllo competente ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, le violazioni dei dati che possono seriamente interferire con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate. "

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art9 · fonte su Normattiva