1 Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) e' sostituito dal seguente: "1 La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Essa e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa." 2 I termini "Stato membro" di cui al paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) sono sostituiti da "Parte".

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art32 · fonte su Normattiva