I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24 della Convenzione (nuovo articolo 28) sono sostituiti dai seguenti: "1 Ogni Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale puo', al momento della firma, del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione. 2 Qualsiasi Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale."

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art34 · fonte su Normattiva