1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, puo' indicare il territorio o i territori cui si applichera' il presente Protocollo. 2. Qualsiasi Stato puo', in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, il Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 7 aprile 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-03-30;37~protocollo-aggiuntivo-art7 · fonte su Normattiva