[1]Trattamento dei dati
[2]1. I dati personali, trasmessi ai sensi del presente Accordo e delle relative intese tecniche di cui all'art. 3.5 sono usati solo per i fini da esso previsti. Tali dati vengono trattati e, eventualmente, cancellati in linea con le normative e i regolamenti in vigore nel territorio della Parte che garantisce il livello piu' alto di protezione dei dati. 2. Le autorita' competenti garantiscono un adeguato livello di protezione nel trattamento dei dati personali trasmessi e acquisiti ai sensi del presente Accordo. Le autorita' competenti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di protezione contro il rischio di distruzione, perdita, alterazione accidentale o illecita o divulgazione non autorizzata o accesso ai dati trasmessi, memorizzati o elaborati. 3. Le informazioni e i documenti ricevuti dalle autorita' competenti in conformita' al presente Accordo non vengono rivelati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, salvo previo consenso scritto da parte dell'autorita' competente della Parte che li ha forniti. 4. Su richiesta dell'autorita' competente della Parte che fornisce i dati, l'autorita' competente della Parte ricevente, in conformita' alla sua legislazione nazionale, corregge, blocca o cancella i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultano essere errati o incompleti, o quei dati la cui raccolta o ulteriore elaborazione viola il presente Accordo o le norme applicabili alla Parte che fornisce i dati. 5. Qualora l'autorita' competente della Parte venga a conoscenza che i dati ricevuti dall'autorita' competente dell'altra Parte sono errati, essa adotta tutte le adeguate misure di salvaguardia riguardo all'erroneo affidamento su tali dati, che includono, in particolare, l'integrazione, la cancellazione o la rettifica degli stessi. 6. Le autorita' competenti si informano reciprocamente qualora vengano a conoscenza che i dati forniti o ricevuti ai sensi del presente Accordo sono errati, inattendibili o soggetti a dubbi significativi. 7. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti in conformita' alla legislazione nazionale dei loro Stati e agli accordi internazionali in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono. 8. I modi e le misure per proteggere i sistemi di comunicazione dei dati per lo scambio di informazioni classificate tra le autorita' competenti vengono stabiliti in conformita' alla legislazione nazionale e agli accordi internazionali in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate ai quali gli Stati delle Parti aderiscono.
Testo vigente dal 20 dicembre 2023
