Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere:

  • a)l'educazione e l'informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
  • b)l'educazione e l'informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;
  • c)sforzi per garantire che:
  • i)l'ambito di applicazione e il controllo dell'applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell'economia;
  • ii)vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell'applicazione di questa legislazione;
  • d)la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;
  • e)un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;
  • f)una azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;60~protocollo-29-art2 · fonte su Normattiva