[1]CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e Il Capo dello Stato Spagnolo animati dal desiderio di regolare le relazioni reciproche fra i due Stati, di facilitare l'accesso dei propri cittadini ai loro rispettivi Tribunali e di riconoscere reciprocamente efficacia alle decisioni emanate e agli Atti elaborati in entrambi i Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione che regoli l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni arbitrali e di qualsiasi altro titolo provvisto di forza esecutiva in materia civile e commerciale, ed a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari

[3]Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna

[4]Il Capo dello Stato Spagnolo S.E. Gregorio Lopez Bravo, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]I cittadini di ciascuna Parte contraente godranno nel territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultima, in materia giudiziaria civile e commerciale. A tal fine essi avranno libero accesso ai Tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei cittadini dell'altra Parte. Agli e Tetti della presente Convenzione, si intendera' per "cittadino" qualsiasi soggetto di diritto, sia persona fisica o giuridica cui l'ordinamento del proprio Paese riconosca personalita'.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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