[1]E SPORTIVI

[2]1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attivita' sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni od ai compensi derivanti da prestazioni esercitate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato e' finanziato, direttamente o indirettamente, interamente o sostanzialmente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o statutario.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art16 · fonte su Normattiva