[1]PUBBLICHE

[2]1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che:
  • i)abbia la nazionalita' di detto Stato; o
  • ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato a meno che la persona fisica abbia la nazionalita' e sia residente dell'altro Stato contraente. 3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art18 · fonte su Normattiva