[1]ED INSEGNANTI
[2]Una persona fisica che, su invito di una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento riconosciuto di uno Stato contraente, soggiorna in quello Stato per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare e condurre ricerche, o per entrambi i motivi, presso tali istituti di insegnamento e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca per le quali e' assoggettata ad imposizione nell'altro Stato.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
