[1]ED INSEGNANTI

[2]Una persona fisica che, su invito di una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento riconosciuto di uno Stato contraente, soggiorna in quello Stato per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare e condurre ricerche, o per entrambi i motivi, presso tali istituti di insegnamento e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca per le quali e' assoggettata ad imposizione nell'altro Stato.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art19 · fonte su Normattiva