[1]REDDITI
[2]Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
[1]REDDITI
[2]Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art21 · fonte su Normattiva