REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;710~convenzione-art21 · fonte su Normattiva