[1]MARITTIMA ED AEREA
[2]1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
