[1]MARITTIMA ED AEREA

[2]1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art8 · fonte su Normattiva