[1]1. Il presente Accordo Aggiuntivo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo. 2. Esso si applica altresi' alle domande di pensione presentate ai sensi dell'Accordo, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo, non sia intervenuta una decisione definitiva ai sensi delle rispettive legislazioni. 3. Presente Accordo Aggiuntivo si applica altresi' a partire dalla sua entrata in vigore a qualsiasi ricalcolo di prestazioni dovute in base all'Accordo.

[2]FATTO a Roma, il 17 aprile 1984 in due originali nelle lingue italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Repubblica italiana GIULIO ANDREOTTI

[4]Per il Governo degli Stati Uniti MAXWELL M. RABB

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;609~accordo-art8 · fonte su Normattiva