Art. 11 (Accordo) — Entrata in vigore, modifica e cessazione
[1]Il presente Accordo aggiuntivo entrera' in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell'ultima notifica attestante l'adempimento delle formalita' interne richieste in ciascuno dei due Stati. Il presente Accordo aggiuntivo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Accordo aggiuntivo. Il presente Accordo aggiuntivo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo aggiuntivo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato. La cessazione avra' effetto trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione. Tuttavia, il presente Accordo aggiuntivo continuera' ad applicarsi all'esecuzione delle domande di estradizione presentate prima che la cessazione abbia effetto. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Rabat, il giorno 1 del mese aprile dell'anno 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese. I due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo francese.
[2]Per il Governo Per il Regno della Repubblica Italiana del Marocco (Firma) (Firma)
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 9 agosto 2016
