[1]aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera

[2]1. I lavoratori italiani, che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare e ininterrotto per almeno cinque anni, beneficeranno dei vantaggi seguenti:

  • a)otterranno il rinnovo del permesso di dimora per il posto di lavoro che gia' occupano; il permesso sara' rinnovato successivamente per due periodi di due anni ciascuno e, poi, una terza volta, fino al rilascio del permesso di domicilio, sempreche' la validita' del loro passaporto lo consenta;
  • b)otterranno in qualunque Cantone l'autorizzazione di cambiare posto di lavoro oppure di esercitare una altra attivita' professionale in qualita' di lavoratori dipendenti. 2. In caso di disoccupazione grave, che si estenda, nella Regione, a tutto il settore professionale in cui il lavoratore e' occupato, il rinnovo del permesso di dimora per il posto occupato, oppure l'autorizzazione a cambiare posto, potranno non essere concessi. In tal caso, il lavoratore otterra' comunque l'autorizzazione ad esercitare, in qualita' di lavoratore dipendente, un'altra attivita' professionale che non sia colpita dalla disoccupazione. 3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art11 · fonte su Normattiva