[1]numeriche
[2]1. Le richieste numeriche di manodopera saranno presentate all'Ambasciata d'Italia a Berna (in seguito l'Ambasciata). Dette richieste conterranno indicazioni precise e complete sulla natura dell'occupazione, il genere e la qualifica della manodopera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di previdenza sociale, di alloggio e di vitto, come pure in merito alle ritenute praticate sul salario per le assicurazioni, le imposte, le tasse ed altri oneri. 2. L'Ambasciata trasmettera' le richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Roma, il quale stabilira' quali siano gli Uffici del lavoro e della massima occupazione (in seguito gli Uffici del lavoro) da cui potranno essere svolte le operazioni di reperimento della manodopera in Italia; esso terra' conto, per quanto possibile, delle preferenze che i richiedenti avranno espresso circa le regioni ove il reclutamento e' desiderato. 3. Gli Uffici del lavoro si adopereranno a reclutare la manodopera richiesta. Essi inoltreranno le liste nominative dei candidati all'Ambasciata, la quale, a sua volta, le trasmettera' ai richiedenti. 4. Appena in possesso di dette liste i richiedenti avranno la facolta' di recarsi nel luogo di reclutamento in Italia per prendere contatto con i lavoratori loro destinati e, eventualmente, accompagnarli in Svizzera. Essi prenderanno preventivi accordi con l'Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento. 5. Spettera' ai richiedenti di far pervenire ai lavoratori prescelti i contratti di lavoro vistati dall'Ambasciata oppure dal Consolato d'Italia competente (in seguito il Consolato), unitamente alle assicurazioni di permesso di dimora rilasciate dalla competente polizia cantonale degli stranieri. 6. Qualora un lavoratore reclutato su domanda numerica non dia seguito alla sua assunzione, oppure sia impedito di recarsi in Svizzera, le autorita' italiane si adopereranno per presentare senza indugio la candidatura di un altro lavoratore che abbia le attitudini desiderate.
Testo vigente dal 2 marzo 1965
