[1]nominative

[2]Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominativamente indicato, gli fara' pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all'assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art4 · fonte su Normattiva