[1]di lavoro

[2]I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorita' italiane d'intesa con lo Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (in seguito l'Ufficio federale). Per ogni ulteriore modifica verra' seguita la stessa procedura.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art5 · fonte su Normattiva