[1]di lavoro
[2]I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorita' italiane d'intesa con lo Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (in seguito l'Ufficio federale). Per ogni ulteriore modifica verra' seguita la stessa procedura.
Testo vigente dal 2 marzo 1965
