1. Il datore di lavoro rimborsera' le spese di viaggio al lavoratore che ha fatto venire dall'Italia. Tale rimborso verra' effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore. 2. Se le spese del viaggio in territorio italiano sono state sostenute dalle autorita' italiane, il datore di lavoro si liberera' dall'obbligo di rimborsarle versandone l'importo a un organismo designato da dette autorita'. Questo rimborso verra' effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore, se questo ultimo e' ancora occupato presso il datore di lavoro.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art9 · fonte su Normattiva