delle radiocomunicazioni 129 1. L'assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza dei plenipotenziari, da un'altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo. 130 2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l'assemblea delle radiocomunicazioni: 131 (1) esamina i rapporti delle commissioni di studio elaborati secondo le disposizioni del numero 157 in appresso ed approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazioni contenuti in tali rapporti; 132 (2) tenendo presente la necessita' di limitare ad un minimo gli oneri che gravano sull'Unione, approva il programma di lavoro derivante dall'esame dei problemi esistenti e di nuove questioni, valuta il grado di priorita' e d'urgenza di tali questioni nonche' l'incidenza finanziaria della procedura per esaminarle e stabilisce il termine per la relativa attuazione; 133 (3) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 132 di cui sopra, se sia il caso di mantenere o sciogliere le commissioni di studio o di crearne altre, ed assegna a ciascuna i problemi da studiare; 134 (4) raggruppa, nella misura del possibile, i problemi che interessano i paesi in via di sviluppo, in vista di agevolare la partecipazione di questi ultimi allo studio di tali problemi; 135 (5) esprime pareri sulle questioni di sua competenza, in risposta alle domande formulate da una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni. 136 (6) fa rapporto, alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni alla quale e' abbinata, sull'avanzamento dei lavori concernenti argomenti che potrebbero essere inclusi nell'ordine del giorno di future conferenze delle radiocomunicazioni. 137 3. L'assemblea delle radiocomunicazioni e' presieduta da una persona designata dal governo del paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea stessa; il presidente e' assistito dai vice-presidenti eletti all'assemblea.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
