[1]Diritti di proprieta' intellettuale
[2]1. Le parti si scambiano informazioni e condividono esperienze sui seguenti temi: prassi, promozione, diffusione, semplificazione, gestione, protezione e applicazione effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, prevenzione dell'abuso di tali diritti, lotta alla contraffazione e alla pirateria, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e rafforzamento della protezione di tali diritti secondo quanto convenuto tra le parti. Esse cooperano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale e la protezione dei brevetti, delle indicazioni geografiche, dei marchi, dei diritti d'autore, dei disegni e modelli industriali e la protezione delle varieta' vegetali. 2. Le parti si prestano reciproca assistenza tecnica nel settore dei diritti di proprieta' intellettuale e si prestano reciprocamente assistenza per migliorare la protezione, l'uso e la commercializzazione della proprieta' intellettuale sulla base dell'esperienza europea, come pure per accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo. 3. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha relativa all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e sulla salute pubblica, adottata a Doha il 14 novembre 2001, e ribadiscono la loro adesione alla medesima. Le parti rispettano e contribuiscono ad attuare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonche' il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
Testo vigente dal 30 aprile 2026
