[1]Armi di distruzione di massa
[2]1. Le parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri obblighi internazionali nel quadro delle Nazioni Unite, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Le parti convengono che la presente disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo. 2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo:
- a)con disposizioni per aderire e dare piena attuazione a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
- b)rafforzando, nel rispetto degli obblighi internazionali di ciascuna parte, l'efficacia dei controlli nazionali sulle esportazioni e controllando l'esportazione e il transito di beni connessi alle ADM, compreso il controllo dell'uso finale delle tecnologie a duplice uso, se del caso, con mezzi efficaci di applicazione giuridica o amministrativa, comprese sanzioni e misure preventive efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione, anche, in particolare, attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacita';
- c)promuovendo la piena ed effettiva attuazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), firmato a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 1° luglio 1968, pietra angolare del regime mondiale di non proliferazione e disarmo nucleare ed elemento importante nello sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, della convenzione convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC), firmata a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 10 aprile 1972, e della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), firmata a Parigi e a New York il 13 gennaio 1993. 3. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c). Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
Testo vigente dal 30 aprile 2026
