[1]Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

[2]1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, segnatamente le Nazioni Unite e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, tra cui, ma non solo, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le relazioni del dialogo ASEAN-UE, in particolare nell'ambito del partenariato strategico ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN e il meeting Asia-Europa (ASEM). 2. Le parti si impegnano a cooperare e a scambiare opinioni su questioni economiche e altre questioni connesse nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali, tra cui l'ASEM, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art7 · fonte su Normattiva