1. Il funzionario consolare puo' esercitare funzioni consolari soltanto nella circoscrizione consolare. L'esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare e' soggetto al consenso dello Stato di residenza. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni consolari un funzionario consolare puo' rivolgersi direttamente alle autorita' competenti della circoscrizione consolare, nonche' agli organi centrali, nelle questioni di esclusiva competenza di questi ultimi.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art29 · fonte su Normattiva