Il funzionario consolare ha tra l'altro il compito di:

  • a)proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, compresi quelli delle persone giuridiche;
  • b)favorire lo sviluppo di relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza, e incrementare le relazioni amichevoli;
  • c)informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita economica, commerciale, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne al governo dello Stato di invio e darne informazioni alle persone interessate dello stesso Stato.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art28 · fonte su Normattiva