1. Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare puo' esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio e dei loro equipaggi. Egli puo' prestare assistenza a questi aeromobili ed ai loro equipaggi. 2. Le disposizioni degli articoli 44 e 45 sono applicabili, per quanto possibile, agli aeromobili civili.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art46 · fonte su Normattiva