1. Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare puo' esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio e dei loro equipaggi. Egli puo' prestare assistenza a questi aeromobili ed ai loro equipaggi. 2. Le disposizioni degli articoli 44 e 45 sono applicabili, per quanto possibile, agli aeromobili civili.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
