Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977
Art. 19 (Convenzione)
La presente Convenzione si applica ai fallimenti dichiarati dopo la data della sua entrata in vigore ed ai concordati proposti dopo tale data.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
