Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977
Art. 20 (Convenzione)
Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sara' regolata per via diplomatica.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
