Art. 7 (Convenzione)
1. I poteri che la legge dello Stato contraente, sul territorio del quale e' stato dichiarato il fallimento, attribuisce al curatore, si estendono al territorio dell'altro Stato. 2. Il curatore, in particolare, puo' adottare ogni misura per la conservazione o l'amministrazione dei beni del fallito esercitare ogni azione relativa al patrimonio del fallito per conto di quest'ultimo o della massa, e procedere alla vendita dei beni mobili e immobili che fanno parte della massa. Tuttavia, nell'esercizio dei predetti poteri sul territorio dello Stato contraente diverso da quello in cui il fallimento e' stato dichiarato, egli e' sottoposto, quanto alla forma degli atti giuridici, alla legge dello Stato nel quale li compie. 3. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento puo' nominare un curatore supplementare per esercitare i poteri menzionati ai paragrafi 1 e 2 sul territorio dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
