Art. 6 (Convenzione)
Il fallimento dichiarato in uno degli Stati contraenti determina per il fallito, nell'altro Stato contraente, le incapacita' personali e professionali previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato, nel caso in cui il fallimento fosse stato dichiarato da un tribunale di detto Stato.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
