Il fallimento dichiarato in uno degli Stati contraenti determina per il fallito, nell'altro Stato contraente, le incapacita' personali e professionali previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato, nel caso in cui il fallimento fosse stato dichiarato da un tribunale di detto Stato.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art6 · fonte su Normattiva