Art. 9 (Convenzione)
1. La procedura di fallimento e, in particolare, la dichiarazione di fallimento, la chiusura ed ogni altro modo di cessazione dello stato di fallimento, producono i loro effetti nell'altro Stato contraente alla data stabilita dalla legge dello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato. 2. I debitori sono liberati nei confronti della massa qualora abbiano effettuato i loro pagamenti prima delle pubblicazioni previste dall'articolo 8, a meno che essi abbiano avuto o avrebbero dovuto avere conoscenza della dichiarazione di fallimento. In ogni caso i debitori sono liberati se i loro pagamenti sono andati a vantaggio della massa.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
