Art. 14 (Allegato Convenzione)
1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione e' applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova. 2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto e' valido quanto alla forma, sempreche' il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
