1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione e' applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova. 2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto e' valido quanto alla forma, sempreche' il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
