[1]Modalita'

[2]Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza al fine di dare attuazione al presente Accordo, nonche' ai contratti sottoscritti da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate.

Testo vigente dal 4 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62~accordo-art14 · fonte su Normattiva