[1]Proprieta' intellettuale
[2]Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi e degli Accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.
Testo vigente dal 4 maggio 2016
