Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 4 maggio 2016
