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Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorita', e' concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorita', entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo 8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si e' rivendicata la priorita' sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito".

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art4 · fonte su Normattiva