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L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con gli allegati, e' resa accessibile al pubblico ai sensi del successivo articolo 9".

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art6 · fonte su Normattiva