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L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio centrale brevetti accerta la regolarita' formale della domanda e, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente invitandolo a fornire le eventuali controdeduzioni".
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
