1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica del Kazakistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica del Kazakistan. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art78 · fonte su Normattiva