1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio delle Comunita' europee e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica del Kazakistan dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica del Kazakistan.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
