[1]Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria

[2]1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorita' giudiziaria richiedente all'autorita' giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte. 2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria di cui al comma 1 del presente articolo dovra' essere trasmessa alle Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

Testo vigente dal 18 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-06;63~accordo-del-20-aprile-1959-art3 · fonte su Normattiva