[1]Vie di comunicazione
[2]L'articolo 15 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Le domande d'assistenza giudiziaria cosi' come ogni informazione spontanea sono trasmesse per scritto dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. Tuttavia possono essere trasmesse direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. 2. Le domande previste nell'articolo 11 della presente Convenzione cosi' come quelle previste nell'articolo 13 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione sono trasmesse in ogni caso dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. 3. Le domande d'assistenza giudiziaria relative alle procedure di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorita' amministrativa o giudiziaria della Parte richiedente all'autorita' amministrativa o giudiziaria della Parte richiesta, secondo il caso, e rispedite per la stessa via. 4. Le domande d'assistenza giudiziaria fatte in virtu' degli articoli 18 o 19 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorita' competente della Parte richiedente all'autorita' competente della Parte richiesta. 5. Le domande previste nel paragrafo I dell'articolo 13 della presente Convenzione possono essere trasmesse direttamente dalle autorita' giudiziarie interessate al servizio competente della Parte richiesta e le risposte essere rispedite direttamente da tale servizio. Le domande previste nel paragrafo 2 dell'articolo 13 della presente Convenzione sono trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta. 6. Le domande di copia delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione possono essere trasmesse direttamente alle autorita' competenti. Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorita' considera competenti ai fini del presente paragrafo. 7. In casi urgenti e se e' ammessa dalla presente Convenzione, la trasmissione diretta puo' essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol). 8. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare salvo il diritto di sottoporre l'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria, o di alcune di esse, a una o piu' delle condizioni seguenti: (a) una copia della domanda deve essere trasmessa all'autorita' centrale designata; (b) la domanda, sempreche' non sia urgente, deve essere trasmessa all'autorita' centrale designata; (c) nel caso di trasmissione diretta per motivi d'urgenza, una copia va trasmessa parimenti al suo Ministero di Giustizia; (d) talune o tutte le domande d'assistenza giudiziaria devono essergli trasmesse per una via diversa da quella prevista nel presente articolo. 9. Le domande d'assistenza giudiziaria e ogni altra comunicazione in virtu' della presente Convenzione o dei suoi protocolli possono essere fatte mediante mezzi elettronici di comunicazione a condizione che la Parte richiedente, su domanda, sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, una traccia scritta della trasmissione cosi' come l'originale. Tuttavia, ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare a quali condizioni e' disposto ad accettare e a eseguire le domande ricevute per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione. 10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra le Parti che prevedono la trasmissione diretta delle domande d'assistenza giudiziaria fra le autorita' delle Parti.»
Testo vigente dal 19 agosto 2019
