[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

[2]Preambolo

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina (denominati in seguito «le Parti» o «la Parte»): convinti che il mantenimento della pace e della stabilita' internazionale, la diffusione di nuove forme di convivenza e l'affermazione di un ordine internazionale piu' sicuro e stabile, possano ricevere un contributo significativo attraverso l'identificazione e l'esempio di modelli originali di collaborazione tra i paesi appartenenti a diverse aree geografiche; riaffermando l'impegno di entrambi i Paesi per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa che minacciano seriamente la pace e la sicurezza internazionale; confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa; accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti, hanno concordato quanto segue:

[4]Articolo 1 Principi e scopi

[5]La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali, nonche', per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea e per la Parte argentina con gli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione delle Nazioni sudamericane, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

Testo vigente dal 17 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;63~accordo-art1 · fonte su Normattiva