[1]Articolo V

[2]L'estradizione sara' concessa solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, o a giustificare il suo rinvio a giudizio, se il reato del quale e' accusato fosse stato commesso nel territorio di detta Parte, o ad accertare che essa e' la stessa persona condannata dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artv · fonte su Normattiva