[1]Articolo VI
[2]L'estradizione non sara' concessa nei seguenti casi:
- 1)se la persona di cui si chiede l'estradizione e' oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio e' stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene chiesta l'estradizione;
- 2)se la persona della quale si chiede l'estradizione e' stata giudicata ed e' stata assolta o ha espiato la pena in uno Stato terzo per il reato per il quale si chiede la sua estradizione;
- 3)se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiesta, nella ipotesi che il reato fosse stato commesso nel territorio di quest'ultima;
- 4)se il reato costituisce un'infrazione alle leggi militari e non e' previsto dal diritto penale comune;
- 5)se il reato per il quale l'estradizione viene chiesta e' di natura politica o se la persona di cui si chiede l'estradizione dimostra che la richiesta, di fatto, e' stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica. Agli effetti della applicazione del presente paragrafo, nel caso di impossessamento o esercizio di controllo, mediante forza o violenza, ovvero minaccia di forza o violenza, commessi a bordo di un aeromobile in volo che trasporta passeggeri in servizio di linea ovvero a contratto di noleggio (charter), si considerera' prevalente il carattere di delitto comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Al fine di determinare la gravita' del reato sara' tenuta in speciale considerazione la circostanza che l'atto abbia posto in pericolo la vita o compromesso la sicurezza dei passeggeri o dell'equipaggio. Alle autorita' della Parte richiesta spetta di decidere se un determinato caso rientra fra quelli previsti dal presente paragrafo.
Testo vigente dal 6 dicembre 1974
