[1]Articolo XII

[2]La competente autorita' italiana e l'autorita' esecutiva degli Stati Uniti hanno il potere discrezionale di concedere l'estradizione di persone condannate in assenza o in contumacia. La domanda di estradizione di tali persone sara' accompagnata da documentazione dalla quale risultino sufficienti indizi che il reato e' stato commesso dalla persona richiesta. La Parte richiedente puo' considerare tali condanne definitive qualora la propria legge lo preveda. La competente autorita' italiana e l'autorita' esecutiva degli Stati Uniti possono richiedere informazioni in merito alla procedura utilizzata per le notifiche alla persona la cui estradizione sia domandata in base al presente articolo, nonche' in merito alle procedure eventualmente esistenti, di cui la persona stessa puo' disporre per riaprire il procedimento.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artxii · fonte su Normattiva